Art. 15.

      1. L'articolo 66 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 66. (Trasmissione di notizie e dati trimestrali). - 1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della salute, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto,

 

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per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca deve essere indicato il titolo in princìpi attivi ad azione stupefacente.
      2. Il Ministero della salute può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.
      3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'articolo 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 103 euro a 1.033 euro».